Autorizzazione in Deroga Locali Interrati art. 65 e Locai di altezza inferiore a 3 mt di altezza 63 D.lgs 81/08
In Linea generale i locali interrati e seminterrati e di altezza inferiore a 3,00 mt non possono essere utilizzati come luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 ma tale divieto non è assoluto: c’è la possibilità di richiedere presso la U.O.C. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’Asl competente per il territorio un’autorizzazione in deroga il cui esito sarà subordinata all’esistenza di e al raggiungimento di determinate condizioni.
Autorizzazione in Deroga locali interrati art.65 D.Lgs 81/08
Il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all’art. 65 comma 1, pone il divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
In deroga al suddetto divieto, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (art. 65 comma 2 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (art. 65 comma 3 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
Sono considerati locali semisotterranei quelli per i quali la quota di interramento rispetto al piano di campagna, misurata su tutte le mura perimetrali, è maggiore del 50% e minore del 100% (percentuale quest’ultima sulla base della quale vengono classificati i locali sotterranei).
Si riporta di seguito una lista non esaustiva delle attività non derogabili ai sensi dell’art. 65 D.Lgs 81/08, salvo che non venga dimostrato che, attraverso particolari accorgimenti tecnici (ad esempio lavorazioni a ciclo chiuso), non si liberino nei locali sostanze dannose:
galvanica, verniciatura, saldatura fusione di metalli, uso di minerali a spruzzo, uso di solventi e collanti non ad acqua, carica di accumulatori, lavorazioni di materie plastiche a caldo, officine con prova motori, falegnamerie, tinto-lavanderie, sviluppo e stampa, tipografia.
Locali interrati non soggetti a deroga
– locali dove viene svolta l’attività di deposito, a condizione che non ci sia permanenza di lavoratori o che l’attività svolta dall’impresa non sia unicamente quella di deposito
– servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
– locali in cui l’attività, per esigenze tecniche, deve essere svolta in locali chiusi sotterranei o semisotterranei come ad esempio
fungaie, caveau delle banche, etc., (art. 65 comma 2 D.Lgs 81/08).
Autorizzazione in Deroga locali altezza inferiore ai 3 metri art.63 D.Lgs 81/08
Il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., all’art. 63 comma1, prevede che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV del decreto.
Tra i requisiti che devono possedere i locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, è riportato anche quello dell’altezza netta non inferiore a m.3 (allegato IV punto 1.2.1.1. D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
Tuttavia, quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l‘organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente (allegato IV punto 1.2.4. D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) e comunque nel rispetto dell’altezza netta non inferiore a m. 2,70 per ciascun locale.
L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati (allegato IV punto 1.2.4. D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).
Locali di altezza inferiore a 3 metri non soggetti a deroga
– uffici;
– attività classificate commerciali dal sistema di codifica ATECO;
– servizi igienici, spogliatoi e corridoi;
– locali adibiti a deposito, ove non vi sia permanenza di lavoratori;
Per gli uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, per quelli delle aziende commerciali e per gli altri locali di cui sopra, i limiti minimi di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente (allegato IV punto 1.2.5. D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), ovvero m.2,70 per gli uffici, m.2,40 per servizi igienici, spogliatoi, depositi-ripostiglio e corridoi, e m.3 per i locali destinati ad attività commerciali.
In presenza di locali condonati con concessione in sanatoria e certificato di agibilità si terrà conto di tali documenti.
Quali documenti occorrono per presentare la richiesta di Deroga art.63 e 65 D.Lgs 81/08
Istanza e scheda tecnico-anagrafica relativa all’ASL di competenza;
• Iscrizione alla CCIA o Agenzia delle Entrate;
• Documento attestante la piena disponibilità dei locali (proprietà, contratto d’affitto, ecc.);
• Certificato di destinazione d’uso corrispondente all’attività della richiesta;
• Certificato di agibilità del locale interessato;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), nel quale il proprietario o l’avente titolo, dichiara che dalla data del rilascio del certificato di agibilità, presentato per la richiesta di deroga, non sono intervenute trasformazioni edilizie che abbiano influito sulle condizioni di cui all’art. 24, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
• Elaborati grafici, in duplice o triplice copia, comprensivi di planimetria dei locali in scala, sezioni quotate, indicazioni sulla destinazione d’uso degli ambienti rappresentati, eventuale lay-out dell’impianto di aerazione/condizionamento e illuminazione;
• Relazione tecnica, firmata da un professionista abilitato, che descriva le lavorazioni eseguite, le caratteristiche dei locali e degli impianti;
• Certificato di Prevenzioni Incendi (C.P.I.) o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ai VV.FF. – (se soggetti);
• Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici, ai sensi del D.M. n. 37/2008 (impianti aeraulici, impianti elettrici, impianti gas, ecc.);
• Certificazione INAIL (ex ISPESL)/ARPA per macchine e impianti soggetti ad omologazione e verifiche.
Di cosa si occuperà il nostro studio
Dopo aver ricevuto la vostra richiesta e aver appurato la tipologia di attività che la distribuzione dei locali , saremo in grato fornirvi informazioni più precise sui tempi e costi per la Richiesta di Autorizzazione. Chiama ora 392.51.34.776 o scrivi a studio@ntastudio.it per avere maggiori informazioni o per chiedere un appuntamento.