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Rigenerazione Urbana e Recupero Edilizio

La legge sulla rigenerazione urbana, Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” è stata approvata dal Consiglio regionale e detta disposizioni ordinarie finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti e riqualificare edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficientamento energetico.
Le norme proposte riconsegnano ai Comuni un ruolo centrale nel governo e nella progettazione della rigenerazione urbana e della riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
La proposta di legge interviene sulla normativa regionale vigente introducendo norme di semplificazione e di snellimento delle procedure al fine di garantire tempi certi nell’attuazione degli interventi.
Un’idea di sviluppo basata sul rispetto del territorio, sulla capacità di produrre lavoro ed economie puntando su innovazione e sostenibilità. La legge, in attuazione della legge 106/2011, è finalizzata a limitare il consumo di suolo, razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, riqualificare aree degradate e caratterizzate da funzioni eterogenee e tessuti edilizi incompiuti, migliorare la sicurezza statica, la sismicità e l’efficienza energetica degli edifici esistenti, nonché favorire la realizzazione di nuove opere pubbliche ed il completamento di quelle previste.
Le norme proposte trovano applicazione esclusivamente nelle porzioni di territorio urbanizzato su edifici esistenti e legittimamente realizzati, ovvero su quelli che abbiano ottenuto il titolo edilizio in sanatoria.

Sono escluse dal campo di applicazione della legge:

  • le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità;
  • i parchi regionali ad eccezione delle zone classificate dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani.
  • le aree agricole ad eccezione delle zone classificate dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani o paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Nelle zone agricole sono comunque consentiti gli interventi di ampliamento del 20% degli edifici residenziali e gli interventi diretti di cui all’articolo 6 della legge finalizzati alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione e premialità del 20% senza alcun cambio di destinazione d’uso.
  • Viene incentivata la partecipazione civica nei processi di rigenerazione urbana, viene promosso il ricorso a progetti sperimentali per la rigenerazione urbana volti all’innovazione ed all’attuazione di particolari forme di economia circolare oltre che all’inclusione sociale.

Ecco alcuni dei grandi obiettivi della nuova legge:

  • I comuni potranno individuare gli ambiti territoriali di rigenerazione urbana (art.2) e di riqualificazione e recupero edilizio (art. 3) nei quali prevedere premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive.
  • I comuni potranno recepire negli strumenti urbanistici generali vigenti le norme per i cambi di destinazione d’uso degli edifici esistenti e gli ampliamenti del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq.
  • Nelle zone colpite dal terremoto, gli ampliamenti, con realizzazione di un corpo edilizio separato, potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma non in zona agricola. Per quanto concerne la ricostruzione, la legge prevede anche disposizioni per la riformulazione degli strumenti urbanistici nei comuni del cratere, oltre a una serie di misure per la prevenzione e la riduzione del rischio.
  • Le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali potranno essere riattivati e rifunzionalizzati in modalità diretta mediante interventi di ristrutturazione edilizia o in alternativa mediante interventi di demolizione e ricostruzione beneficiando di una premialità del 20% della superficie lorda esistente. Sono ammessi i cambi di destinazione d’uso fino ad un massimo del 30% della superficie esistente per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali e servizi.
  • La legge disciplina interventi per il riordino funzionale degli stabilimenti balneari e per l’adeguamento all’ordinamento di settore delle strutture ricettive all’aria aperta.

Legge regionale n.7 del 18 luglio 2017 (pdf 361,63KB)

Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (pdf 446,46KB)